| |
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
PAGAMENTO E/O RICORSI |
| OGGETTO |
Pagamento e/o ricorsi ai verbali per violazione alle norme sulla
circolazione stradale, ai regolamenti comunali e alle ordinanze del
Sindaco o ad altre disposizioni di legge |
| DOVE
RIVOLGERSI |
Comando
Polizia Municipale - Via Vittorio Occorsio n.2
Tel. 077151681 - UFFICIO CONTRAVVENZIONI |
| ORARIO |
Tutti i
giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 |
|
RESPONSABILE |
Ag.P.L. Carmina MASTANTUONO |
|
PAGAMENTO VERBALI |
- Verbali al codice della strada
di violazione per divieti di sosta (copia lasciata sul
tergicristallo). Il pagamento di detti verbali può essere
effettuato, entro 10 giorni dall'accertamento, mediante versamento
sul c/c postale n. 11108040 intestato a Comune di Fondi - Comando
Vigili Urbani avendo cura di indicare, nella causale di
versamento, gli estremi del verbale nonché il tipo ed il numero di
targa del veicolo, senza le spese di procedimento e postali;
- Verbali al codice della strada
contestati al momento dell'accertamento o notificati. Il pagamento
di detti verbali può essere effettuato con le stesse modalità di
cui al punto precedente entro 60 giorni dalla contestazione o
notifica dell'atto, comprensivo delle spese di procedimento e
postali;
- Verbali per violazioni ai
Regolamenti Comunali ed alle ordinanze del Sindaco. Il pagamento
di detti verbali può essere effettuato con le modalità di cui ai
punti precedenti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- Verbali per violazioni ad
altre norme di legge. Il pagamento di detti
verbali può essere effettuato con le modalità di volta in volta
indicate, entro 60 giorni dalla notifica.
|
| RICORSI |
- Ricorsi avverso i verbali al
Codice della Strada. Per i verbali di cui al numero 2. del punto
precedente, è possibile proporre ricorso:
Al Prefetto della Provincia di
Latina entro 60 giorni. Il ricorso deve essere presentato tramite
il Comando accertatore. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del
Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso,
emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma doppia
rispetto a quella indicata nel verbale;
Al Giudice di
Pace entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto.
I ricorsi al giudice di pace ed al prefetto
sono tra loro alternativi, per cui, proposto uno non è possibile
proporre l'altro
-
Ricorsi avverso i verbali
per violazione ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze del
Sindaco. Per i verbali di cui al numero 3.
del punto precedente, è possibile inoltrare scritti difensivi o
memorie e si può chiedere di essere ascoltati direttamente dal
Dirigente del settore Polizia Locale (che ha assunto le competenze
già del Sindaco) entro 30 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto.
-
Ricorsi avverso i verbali
per violazione ad altre disposizioni di legge.
Per i verbali di cui al numero 4. del punto
precedente, è possibile inoltrare scritti difensivi, memorie o
altri documenti all'Autorità di volta in
volta indicata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica
dell'atto.
-
IL RICORSO E' AMMESSO
SOLO QUALORA SI RICEVA L'ORDINANZA INGIUNZIONE. Competente a
ricevere il ricorso è il GIUDICE DI PACE del luogo dove è stato
commesso il fatto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza
ingiunzione
|
| TEMPI |
Violazioni al Codice della Strada:
- Pagamento entro 60 giorni dalla
contestazione o notifica;
- Ricorso al Prefetto entro 60
giorni dalla contestazione o notifica;
- Ricorso al Giudice di Pace
entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;
Violazioni ai Regolamenti comunali
ed alle Ordinanze del Sindaco:
Violazioni ad altre disposizioni
di legge 30 giorni dalla contestazione o notifica:
|
|
CONTRIBUZIONE |
Il
ricorso viene proposto in carta libera. |
|
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
Codice
della Strada;
Legge 24/11/1981 n. 689;
Altre norme indicate nei relativi
verbali
|
| NOTE |
I
verbali per violazione al codice della strada, qualora nei termini
previsti non venga proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento,
costituiscono titolo esecutivo per una somma pari al doppio della
sanzione indicata negli stessi e vengono riscossi tramite ruolo
esattoriale. |
| RECLAMI,
RICORSI E OPPOSIZIONI |
Avverso
le Ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto, dal Sindaco o dalle
altre Autorità competenti, è ammesso ricorso al Giudice di Pace
entro 30 giorni dalla notifica di detti atti. Il ricorso non
sospende l'esecuzione forzata salvo che l'Autorità Giudiziaria
disponga diversamente. |
|
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Ag.P.L. Carmina MASTANTUONO |