Diritti segreteria  
Pagamento verbale
e Ricorsi
 
Occ.Suolo Pubb.  
 

Violazioni amministrative
Modalità di pagamento o ricorsi

 

 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PAGAMENTO E/O RICORSI

OGGETTO Pagamento e/o ricorsi ai verbali per violazione alle norme sulla circolazione stradale, ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco o ad altre disposizioni di legge
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Vittorio Occorsio n.2 
Tel. 077151681 - UFFICIO CONTRAVVENZIONI
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12

RESPONSABILE

Ag.P.L. Carmina MASTANTUONO
PAGAMENTO VERBALI
  1. Verbali al codice della strada di violazione per divieti di sosta (copia lasciata sul tergicristallo). Il pagamento di detti verbali può essere effettuato, entro 10 giorni dall'accertamento, mediante versamento sul c/c postale n. 11108040 intestato a Comune di Fondi - Comando Vigili Urbani avendo cura di indicare, nella causale di versamento, gli estremi del verbale nonché il tipo ed il numero di targa del veicolo, senza le spese di procedimento e postali;
  2. Verbali al codice della strada contestati al momento dell'accertamento o notificati. Il pagamento di detti verbali può essere effettuato con le stesse modalità di cui al punto precedente entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto, comprensivo delle spese di procedimento e postali;
  3. Verbali per violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle ordinanze del Sindaco. Il pagamento di detti verbali può essere effettuato con le modalità di cui ai punti precedenti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
  4. Verbali per violazioni ad altre norme di legge. Il pagamento di detti verbali può essere effettuato con le modalità di volta in volta indicate, entro 60 giorni dalla notifica.
RICORSI
  • Ricorsi avverso i verbali al Codice della Strada. Per i verbali di cui al numero 2. del punto precedente, è possibile proporre ricorso:

Al Prefetto della Provincia di Latina entro 60 giorni. Il ricorso deve essere presentato tramite il Comando accertatore. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma doppia rispetto a quella indicata nel verbale;

Al Giudice di Pace  entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto. 

I ricorsi al giudice di pace ed al prefetto sono tra loro alternativi, per cui, proposto uno non è possibile proporre l'altro
  • Ricorsi avverso i verbali per violazione ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze del Sindaco. Per i verbali di cui al numero 3. del punto precedente, è possibile inoltrare scritti difensivi o memorie e si può chiedere di essere ascoltati direttamente dal Dirigente del settore Polizia Locale (che ha assunto le competenze già del Sindaco) entro 30 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto.

  • Ricorsi avverso i verbali per violazione ad altre disposizioni di legge. Per i verbali di cui al numero 4. del punto precedente, è possibile inoltrare scritti difensivi, memorie o altri documenti all'Autorità di volta in volta indicata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto.

  • IL RICORSO E' AMMESSO SOLO QUALORA SI RICEVA L'ORDINANZA INGIUNZIONE. Competente a ricevere il ricorso è il GIUDICE DI PACE del luogo dove è stato commesso il fatto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione

TEMPI Violazioni al Codice della Strada:
  • Pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;
  • Ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;
  • Ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;

Violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze del Sindaco:

  • Pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;
  • memorie e altri documenti o richiesta di essere sentiti entro 30 giorni dalla contestazione o notifica;

Violazioni ad altre disposizioni di legge 30 giorni dalla contestazione o notifica:

  • Pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notifica;
  • memorie e altri documenti o richiesta di essere sentiti entro 30 giorni dalla contestazione o notifica;

CONTRIBUZIONE Il ricorso viene proposto in carta libera.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Codice della Strada;

Legge 24/11/1981 n. 689;

Altre norme indicate nei relativi verbali

NOTE I verbali per violazione al codice della strada, qualora nei termini previsti non venga proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento, costituiscono titolo esecutivo per una somma pari al doppio della sanzione indicata negli stessi e vengono riscossi tramite ruolo esattoriale.
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI

Avverso le Ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto, dal Sindaco o dalle altre Autorità competenti, è ammesso ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica di detti atti. Il ricorso non sospende l'esecuzione forzata salvo che l'Autorità Giudiziaria disponga diversamente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ag.P.L. Carmina MASTANTUONO